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Capo I - Denominazione - Sede - Scopo –
Durata
Art. 1
- E' costituita in Abano Terme (PD)
l'Associazione denominata "HIGAN"
Art. 2
- L'Associazione ha sede legale in Abano
Terme (PD) in Via S. Lorenzo, n. 53.
Potrà istituire sede amministrativa,
delegazioni e sezioni in altre località
italiane ed estere.
L'eventuale cambio di indirizzo
nell’ambito dello stesso Comune non
comporterà alcuna modificazione al
presente statuto o ai regolamenti
interni.
Art. 3
- L’Associazione ha per oggetto e scopo
la diffusione della cultura, delle arti
e delle tradizioni Orientali.
Intende rappresentare un punto di
contatto tra soggetti che praticano tali
arti e coltivano interessi e passioni
per tali temi, favorendo lo scambio di
conoscenze e la socializzazione mediante
l’organizzazione di manifestazioni e la
promozione di occasioni di incontro che
trovano la loro massima espressione
nell’Evento “HIGAN - l’altra sponda del
fiume”.
Sono pertanto finalità dell’Associazione:
a) stimolare, raccogliere e diffondere
le risorse artistiche e intellettuali
orientali, attraverso la collaborazione
con organizzazioni, accademie ed enti o
individui che operino nel mondo della
cultura e dell'arte orientale, per lo
sviluppo o la riscoperta di risorse
creative, di tecniche espressive e di
comunicazione, anche mediante lo scambio
di informazioni sui temi che
caratterizzano il dibattito e la
crescita umana contemporanea;
b) individuare e sviluppare gli
strumenti e reperire i mezzi, anche
finanziari, per la diffusione, la
comunicazione, la catalogazione e la
conservazione di quanto sopra descritto,
anche in funzione della promozione delle
attività artistiche, produttive, di
educazione e formazione delle nuove
generazioni, di salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio storico,
culturale e artistico dell’Oriente, di
tutela dei suoi caratteri ambientali e
delle sue attrattive naturali e
artistiche;
c) creare le occasioni e gli strumenti
per migliorare la crescita umana,
psicologica e culturale dei suoi
iscritti, valorizzandone le capacità
creative, professionali e relazionali e
favorendo lo scambio reciproco dei
valori ed esperienze personali;
d) operare quale centro di scambio di
informazioni e di idee, quale
laboratorio per la ricerca e la
soluzione di problemi operativi ed
amministrativi nei campi sopradescritti
per i singoli, le comunità, gli enti ed
ogni organizzazione interessata.
Nel perseguimento dei suoi fini
istituzionali l'Associazione potrà
svolgere le seguenti attività:
a) promuovere ed attuare iniziative
ricreative, culturali, artistiche,
turistiche ed assistenziali a favore dei
soci, della comunità locale e di gruppi,
enti ed organizzazioni anche
internazionali interessati alla cultura
orientale;
b) progettare, realizzare, produrre e
distribuire o rendere comunque
accessibili, in proprio o per
committenze private o pubbliche,
materiali artistici e di ricerca, mostre,
opere, corsi di insegnamento,
pubblicazioni, edizioni musicali ed
editoriali, riproduzioni, campagne
informative, conferenze, convegni e
simposi per la crescita delle idee e
l'approfondimento dei temi culturali
orientali che siano oggetto di interesse
degli iscritti o prescelti e sviluppati
da altri enti o organizzazioni nel campo
delle arti, della comunicazione, delle
tecniche espressive e della crescita del
benessere psicofisico e ambientale;
c) promuovere, finanziare e organizzare
incontri e scambi fra artisti, studiosi,
operatori, pedagoghi e studenti, in
particolare delle aree meno sviluppate,
realizzare interventi e iniziative
artistiche o d'informazione, anche
nell'ambito di manifestazioni pubbliche,
rendere accessibili e organizzare
percorsi, momenti formativi e
residenziali per lo sviluppo della
cultura dell’Oriente;
d) programmare e proporre, nel
perseguimento delle proprie finalità di
pubblica utilità, progetti specifici di
attività e sperimentazione nei settori
sopradescritti, volti ad integrare
servizi e finalità socio-culturali
perseguite dagli Enti regionali e locali,
anche mediante convenzioni e forme di
utilizzazione delle strutture pubbliche.
Allo scopo l'Associazione informerà
sulla propria attività la Consulta
regionale dell'Associazionismo e
richiederà documentazione e informazione
sulle attività regionali e sui sostegni
anche finanziari, nei settori di sua
specifica operatività.
Art. 4
- L'Associazione è apolitica, apartitica
e non ha fini di lucro; tutti gli
introiti al netto delle spese dovranno
essere devoluti all'attività che
l'Associazione si propone.
Art. 5
- L'Associazione può stabilire rapporti
di collaborazione e scambio con altre
Associazioni, enti ed istituzioni di
qualsivoglia natura, accettare patrocini,
purchè non comportino limitazioni alla
propria autonomia.
Per il raggiungimento dei propri scopi
l'Associazione potrà organizzare
occasionalmente, nei limiti consentiti
dalla legge, raccolte pubbliche di fondi,
in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione.
Art. 6
– La durata dell’Associazione è a tempo
indeterminato.
Capo II
- Patrimonio
Art. 7
- L'Associazione trae i mezzi per la
realizzazione dei suoi scopi:
- dalle quote sociali, secondo l’entità
stabilita di anno in anno dal Consiglio
Direttivo;
- dai contributi di Enti Pubblici e
Privati;
- dalle sovvenzioni, attribuzioni e
lasciti, provenienti anche da non soci a
qualunque titolo;
- dalle raccolte pubbliche di fondi e
dal ricavato di eventuali pubblicazioni
o sponsorizzazioni.
Fanno parte del patrimonio associativo
oltre che i beni mobili ed immobili, a
qualunque titolo acquisiti anche
eventuali beni immateriali (marchi,
brevetti etc…), che l’Associazione
intende tutelare e proteggere in via
particolare.
Capo III
- Soci
Art. 8
- L’appartenenza all’Associazione ha
carattere libero e volontario, ma
impegna gli aderenti al rispetto delle
regole dell’Associazione e delle
decisioni assunte dagli organi sociali,
in conformità a quanto prescritto nello
Statuto. In tal senso il socio si
obbliga a conformarsi ad un
comportamento corretto sia nelle
relazioni interne verso gli altri soci
che con i terzi.
In particolare il Socio si impegna a
mantenere particolare riserbo, anche
dopo la sua eventuale uscita
dall’Associazione, su tutte le
informazioni tecniche, sulla conoscenza
dei beni immateriali dell’Associazione
di cui è venuto a conoscenza per effetto
del rapporto associativo, garantendo che
ne non farà uso alcuno, al di fuori
dell’Associazione, al fine di non
danneggiare l'Associazione stessa.
Art. 9
- Nessuna limitazione è posta al numero
dei soci, che possono essere persone
fisiche, di ambo i sessi e senza limiti
di età e nazionalità, Enti privati o
pubblici, società, sia italiane che
estere.
Art. 10
- I soci si dividono in:
Soci Ordinari: sono coloro che,
in possesso dei requisiti specificati
nei criteri di gradimento, hanno diritto
di partecipare attivamente al governo
della Associazione.
E’ loro prerogativa sostanziale
l’elaborazione e la gestione dei
programmi dell’Associazione nel rispetto
integrale delle norme statutarie e
regolamentari.
Contribuiscono all’Associazione con il
pagamento di una quota associativa
annuale il cui importo è fissato di
esercizio in esercizio dal Consiglio
Direttivo. Prendono parte alla vita
associativa partecipando, con diritto di
voto, all’assemblea, con particolare
riferimento all’approvazione del
bilancio. Partecipano all’elettorato
attivo e passivo per la nomina dei
membri del Consiglio Direttivo.
Sono Soci Ordinari anche i Soci
Fondatori.
Soci Onorari (Fellowers): sono persone,
Enti o Istituzioni che, per meriti
accademici o professionali inerenti lo
scopo dell’Associazione, si sono
distinti per la loro opera di
salvaguardia, proposizione e
divulgazione della cultura orientale.
Essi vengono insigniti di tale titolo,
su proposta ed a seguito di
deliberazione del Consiglio Direttivo.
Essi possono partecipare alle assemblee
dei soci, senza diritto di voto. e
ricoprire incarichi e/o rappresentare
l’Associazione nelle sue attività
esterne.
Soci Sostenitori: sono coloro che
intendono esclusivamente usufruire dei
servizi resi dall’Associazione. Sono
titolari di una tessera che ottengono
versando una quota associativa annuale a
titolo di contributo volontario. I Soci
Sostenitori non hanno diritto di voto.
A coloro che, oltre al pagamento della
quota associativa, forniranno un
supporto economico straordinario per la
realizzazione della attività sociale,
sempre a titolo di contributo volontario,
saranno riservati particolari servizi.
Art. 11
- La qualifica di Socio:
- Sostenitore si acquisisce col
pagamento della quota associativa;
- Onorario si acquisisce a seguito di
apposita delibera del Consiglio
Direttivo o dell’Assemblea;
- Ordinario si acquisisce per effetto
del “gradimento” del Consiglio Direttivo,
a seguito di specifica richiesta
dell’interessato, con la quale viene
verificata la sussistenza dei diritti di
ammissibilità ispirati a criteri non
discriminatori e coerenti con lo scopo
associativo. La delibera del Consiglio
Direttivo deve essere assunta con il
voto favorevole di almeno due terzi dei
suoi componenti.
Art. 12
– I soci sono tenuti al
versamento di una quota di iscrizione
annua, che scade in ogni caso, il 31
Dicembre di ogni anno, in corrispondenza
cioè dell’esercizio che, per
l’associazione decorre dal primo Gennaio
dell’anno successivo, il cui importo è
fissato, per le varie categorie, dal
Consiglio direttivo.
L’iscrizione all’Associazione si intende
fatta per i Soci:
- Ordinari: a tempo indeterminato, salvo
la regolarità del versamento della quota
annuale;
- Onorari: per il periodo di dodici mesi,
al termine del quale il Consiglio
Direttivo delibererà sull’opportunità di
rinnovarlo per un pari periodo o di
risolverlo;
- Sostenitori: dalla data di iscrizione
fino al 31 dicembre dell'anno in cui è
avvenuta l'iscrizione.
Le quote versate non sono in alcun modo
ripetibili, né in caso di scioglimento
del singolo rapporto associativo, né in
caso di scioglimento dell'Associazione.
Art. 13
– Si ha decadenza dallo status di Socio,
quando si verifichi:
- recesso a seguito di dichiarazione
scritta ed indirizzata al Consiglio
Direttivo. In particolare se le
dimissioni riguardano un socio Ordinario,
il recesso avrà effetto solo dopo che il
socio abbia provveduto a portare a
termine tutti gli incarichi che gli
erano stati conferiti dall’Associazione
ed adempiuto a tutti gli obblighi che
egli si era assunto nei confronti di
quest’ultima o abbia provveduto a
fornire al Consiglio Direttivo tutti i
documenti, notizie, contatti,
informazioni necessarie alla normale
prosecuzione delle attività;
- il mancato versamento della quota
associativa annuale;
- l'allontanamento per gravi motivi,
previa delibera del Consiglio Direttivo,
appellabile avanti all’Assemblea, che
decide con parere definitivo;
costituiscono gravi motivi la
sottoposizione a procedure concorsuali,
la negligenza nell’esecuzione di
incarichi sociali, la violazione delle
norme etiche o statutarie,
l’interdizione, inabilitazione o
condanna dell'associato per reati comuni
in genere, ad eccezione di quella di
natura colposa;
- l’utilizzo, in completo contrasto con
i generali principi sulla privacy e
sulla correttezza e lealtà nei rapporti
economici, di qualsivoglia nozione,
informazione ed altri dati protetti di
cui la parte sia venuta a conoscenza
durante il rapporto associativo;
- nell’ipotesi in cui, assumendo
incarichi al di fuori dell’Associazione
o svolgendo attività che si pongano sul
piano concorrenziale con l’attività
associativa, il Socio entri in
“conflitto di interessi” con
l’Associazione;
- nell’ipotesi che siano venuti meno uno
o più presupposti di quelli indicati per
l’ottenimento del giudizio di
gradimento;
- il decesso della persona fisica e lo
scioglimento e la liquidazione della
persona giuridica.
Art. 14
- La qualità di Socio deve risultare da
apposito Registro, tenuto a cura del
Consiglio Direttivo.
Art. 15
- Gli associati devono impegnarsi
nell'interesse comune a contribuire al
conseguimento delle finalità che
l'Associazione si propone secondo le
norme del presente statuto e quelli dei
regolamenti che verranno esaminati dal
Consiglio Direttivo e la cui osservanza
è obbligatoria per gli associati.
Capo IV - Organi Sociali
Art. 16
– Sono organi dell'Associazione:
1) l'Assemblea dei soci ordinari,
2) il Consiglio Direttivo,
3) il Presidente,
4) il Vice-Presidente,
5) il Segretario/Tesoriere.
Gli organi restano in carica 5 (cinque)
anni ed i loro componenti sono
rieleggibili.
Le cariche e le attività sociali svolte
nell’ambito dell’ordinaria
amministrazione dai Soci sono gratuite.
Saranno rimborsate le sole spese vive
documentate incontrate nell'espletamento
dell'incarico, nonché retribuite le
attività aventi carattere straordinario,
secondo i valori di volta in volta
deliberati dal Consiglio Direttivo.
Art. 17
- L'Assemblea dei Soci
L'Assemblea generale dei soci è l'organo
sovrano dell'Associazione.
Essa è presieduta dal Presidente, o in
sua assenza dal Vice-Presidente, e in
subordine da colui che nominerà
l'assemblea.
Viene convocata in seduta ordinaria dal
Consiglio Direttivo almeno una volta
all'anno, e in seduta straordinaria ogni
volta che il Consiglio Direttivo ne
ravvisi la necessità oppure su richiesta
motivata di almeno la metà dei soci con
diritto di voto.
La convocazione dell'Assemblea viene
effettuata dal Consiglio Direttivo in
persona del Presidente mediante
comunicazione scritta ai soci, anche per
e-mail, con indicazione specifica
dell'ordine del giorno, del luogo di
incontro, che può essere anche diverso
dalla sede sociale, e dell'ora, almeno
otto giorni prima della data fissata per
l'adunanza.
E' validamente costituita in prima
convocazione se è presente la
maggioranza degli aventi diritto, in
seconda convocazione, almeno un ora
dopo, qualunque sia il numero dei
presenti.
Le Delibere vengono prese a maggioranza
dei presenti, salvo i casi in cui sono
richieste maggioranze qualificate.
Nelle assemblee ogni Socio ha diritto ad
un voto e può rappresentare, per delega
scritta, un numero massimo di un socio
con diritto di voto.
Le votazioni possono avvenire per alzata
di mano o, su richiesta, a scrutinio
segreto.
L'Assemblea Ordinaria dei Soci:
a) discute ed approva il bilancio
preventivo presentato dal Consiglio
Direttivo sulle attività da svolgere;
b) discute ed approva il bilancio
consuntivo del Consiglio Direttivo
sull'attività svolta;
c) elegge i membri del Consiglio
Direttivo;
d) fissa gli indirizzi dell'attività
dell'Associazione;
e) provvede alle modifiche statutarie ed
approva i regolamenti interni;
f) delibera ogni altro argomento e
questione previsti dall'ordine del
giorno.
L'Assemblea Straordinaria dei Soci
delibera in merito alle modifiche
statutarie ed allo scioglimento
dell'Associazione con la maggioranza di
almeno 2/3 (due terzi) dei soci
ordinari.
Art. 18
- Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo sarà composto da
tre a sette membri.
Dura in carica cinque anni ed i suoi
membri sono rieleggibili. Il Consiglio
viene convocato dal Presidente almeno
due volte l'anno, nonché ogni volta che
ne venga fatta motivata richiesta da
almeno due terzi dei suoi componenti.
La seduta del Consiglio è valida con la
presenza di almeno la metà più uno dei
suoi membri e delibera a maggioranza dei
presenti. In caso di parità di voti, il
voto del Presidente è da considerarsi
prevalente.
Di ogni riunione viene redatto apposito
verbale, a cura del Segretario.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo
interno un Presidente, un Vice
Presidente, un Segretario/Tesoriere e
determina gli incarichi ai soci in
ordine all'attività dell'Associazione
per il conseguimento dei propri fini
statutari.
Al Consiglio spettano tutti i poteri di
amministrazione sia ordinaria che
straordinaria, che non siano dalla
legge, dall'atto costitutivo o dal
presente Statuto riservati all'Assemblea
dei soci o al Presidente.
Il Consiglio Direttivo:
a) assicura il conseguimento degli scopi
dell'Associazione;
b) elegge nel proprio ambito il
Presidente e il Vice Presidente;
c) nomina un Segretario/Tesoriere,
responsabile dei conti e della custodia
dei fondi dell'Associazione, nonché
della redazione dei verbali di Assemblea
e del Consiglio Direttivo;
d) amministra il fondo sociale;
e) delibera sulle decisioni urgenti
assunte dal Presidente;
f) convoca l'Assemblea, presentando
annualmente alla stessa i bilanci ed una
relazione dell'attività svolta;
g) stabilisce i criteri di
determinazione delle quote annue di
associazione;
h) delibera sull'ammissione di nuovi
associati ed adotta i provvedimenti
motivati di esclusione;
i) nomina il direttore ed i componenti
il comitato scientifico e il comitato
organizzatore di eventi;
l) emana regolamenti e norme per
l'organizzazione ed il funzionamento
dell'associazione;
m) stabilisce l'ammontare delle quote
associative;
n) sottopone all'assemblea, dopo
appropriata disamina, proposte,
segnalazioni, mozioni formulate dagli
associati e le modifiche dello statuto.
Art. 19
- Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante
dell'Associazione.
A lui spetta la firma e la
rappresentanza di fronte a terzi e in
giudizio, resta in carica cinque anni ed
è rieleggibile. Assume le iniziative
necessarie per la realizzazione del
programma definito dal Consiglio
Direttivo e dall'Assemblea dei Soci,
nonché le iniziative autonome che in
casi di urgenza si rivelassero
necessarie. Di queste ultime iniziative
verranno immediatamente informati gli
altri membri del Consiglio Direttivo,
cui spetta, nella prima riunione
successiva, la valutazione e la
ratifica.
Il Presidente presiede il Consiglio
Direttivo e l'Assemblea dei Soci.
In caso di assenza od impedimento del
Presidente, la rappresentanza e la firma
spettano al Vice Presidente.
Art. 20
- Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il
Presidente nel caso in cui questi sia
temporaneamente impedito a svolgere le
sue funzioni; nell'espletamento di tale
incarico svolge tutte le funzioni
proprie del Presidente.
Art. 21
- Il Segretario/Tesoriere
Il Segretario/Tesoriere è nominato dal
Consiglio Direttivo ed è responsabile:
- della redazione dei verbali
dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio
Direttivo;
- della tenuta dei registri contabili.
Controlla ed esegue la gestione
amministrativa dell'Associazione e ne
riferisce al Consiglio Direttivo; si
occupa della tenuta della contabilità ed
ha delega per la gestione dei fondi
dell'Associazione.
Art. 22
- Altri Organi
Il Consiglio Direttivo, con decisione da
prendersi con voto unanime, può nominare
un Comitato Scientifico ed il suo
Direttore, un Comitato
Organizzatore di Eventi e Responsabili
di Aree Tecniche definite di volta in
volta, scegliendoli anche tra i non
soci.
Il Direttore, il Comitato Scientifico,
il Comitato Organizzatore di Eventi ed i
Responsabili delle Aree Tecniche hanno
autonomia di scelte programmatiche –
sempre nel rispetto del presente statuto
ed al fine di perseguire le finalità
dell’associazione – hanno però l'obbligo
di tenere aggiornato il Consiglio
Direttivo dell’attività svolta e
sottoporre all'approvazione del
Presidente, che agirà nell'ambito delle
direttive del Consiglio Direttivo, gli
impegni di spesa per la realizzazione
dei progetti e delle manifestazioni.
L’Associazione potrà avvalersi di
Consulenti culturali e Scientifici, di
provata esperienza, che forniscano le
indicazioni per mantenere e garantire
l’alto valore culturale dei progetti e
delle iniziative dall’Associazione.
L’Associazione inoltre, per la
predisposizione di eventi e progetti –
sempre nell’ambito del perseguimento
degli scopi dell’Associazione – potrà
avvalersi, di volta in volta, di Partner
Organizzativi (quali associazioni,
scuole e attività commerciali) che
contribuiscono a creare l’Evento con
contenuti, progetti, risorse.
Capo V - Regolamento
Art. 23
- Il Consiglio Direttivo potrà
adottare, ove necessario, un regolamento
di attuazione delle disposizioni
statutarie, al fine di darne una più
ampia e dettagliata regolamentazione. Il
Consiglio Direttivo sarà inoltre
competente per le relative ulteriori
modifiche del regolamento medesimo.
Capo VI - Bilancio e Utili
Art. 24
- L'esercizio finanziario si chiude al
31 dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla chiusura di ogni
esercizio verranno predisposti dal
Consiglio Direttivo il bilancio
consuntivo e quello preventivo per il
successivo esercizio da sottoporre alla
approvazione dell'assemblea dei soci
entro il mese successivo.
I bilanci dovranno essere depositati
presso la sede dell'Associazione a
disposizione degli associati.
E' vietata la distribuzione, anche in
modo indiretto, di utili o avanzi di
gestione nonché di fondi, riserve o
capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione siano
imposte dalla legge.
Capo VII - Scioglimento e Disposizioni
Finali
Art. 25
- Lo scioglimento dell'Associazione è
deliberato dall'Assemblea con il voto
favorevole di almeno i 2/3 (due terzi)
dei Soci Ordinari.
L'Assemblea, con il verbale di
scioglimento, provvederà alla nomina di
uno o più liquidatori.
Nel caso di impossibilità di una
regolare costituzione dell'assemblea,
ciascuno dei membri del Consiglio
Direttivo potrà chiedere alla autorità
competente la nomina dei liquidatori. Il
patrimonio residuo, dopo estinte tutte
le passività sociali, sarà devoluto con
delibera dell'assemblea per gli scopi
statutari dell'associazione o, in
assenza di una delibera, a giudizio
insindacabile del o dei liquidatori.
Art. 26
- Per quanto non espressamente previsto
nel presente Statuto avranno valere le
vigenti disposizioni di legge.
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