Nuova pagina 1
   
higan associazione higan eventi biblioteca area stampa partner di higan  


 
Nuova pagina 1

Il Significato di Higan
Chi Siamo
L’Associazione: perchè
Lo Statuto
I Soci Onorari

 

 
 
 
Per ricevere tutte le info e agg


 
Per ricevere tutte le info e aggiornamenti sul mondo Oriente

Tutte le informazioni per conoscere meglio l’Associazione: chi siamo e come associarsi.

 Significato di Higan 

 Chi Siamo  

 L’Associazione: perchè

 Lo Statuto

 I Soci Onorari

 

 
   
 


Capo I -  Denominazione - Sede - Scopo – Durata

Art. 1 - E' costituita in Abano Terme (PD) l'Associazione denominata "HIGAN"

Art. 2 - L'Associazione ha sede legale in Abano Terme (PD) in Via S. Lorenzo, n. 53. Potrà   istituire sede amministrativa, delegazioni e sezioni in altre località italiane ed estere.
L'eventuale cambio di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna modificazione al presente statuto o ai regolamenti interni.

Art. 3 -  L’Associazione ha per oggetto e scopo la diffusione  della cultura, delle arti e delle tradizioni Orientali.
Intende rappresentare un punto di contatto tra soggetti che praticano tali arti e coltivano interessi e passioni per tali temi, favorendo lo scambio di conoscenze e la socializzazione mediante  l’organizzazione di manifestazioni e la promozione di occasioni di incontro che trovano la loro massima espressione nell’Evento “HIGAN - l’altra sponda del fiume”.
Sono pertanto finalità dell’Associazione:
a) stimolare, raccogliere e diffondere le risorse artistiche e intellettuali orientali, attraverso la collaborazione con organizzazioni, accademie ed enti o individui che operino nel mondo della cultura e dell'arte orientale, per lo sviluppo o la riscoperta di risorse creative, di tecniche espressive e di comunicazione, anche mediante lo scambio di informazioni sui temi che caratterizzano il dibattito e la crescita umana contemporanea;
b) individuare e sviluppare gli strumenti e reperire i mezzi, anche finanziari, per la diffusione, la comunicazione, la catalogazione e la conservazione di quanto sopra descritto, anche in funzione della promozione delle attività artistiche, produttive, di educazione e formazione delle nuove generazioni, di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico dell’Oriente, di tutela dei suoi caratteri ambientali e delle sue attrattive naturali e artistiche;
c) creare le occasioni e gli strumenti per migliorare la crescita umana, psicologica e culturale dei suoi iscritti, valorizzandone le capacità creative, professionali e relazionali e favorendo lo scambio reciproco dei valori ed esperienze personali;
d) operare quale centro di scambio di informazioni e di idee, quale laboratorio per la ricerca e la soluzione di problemi operativi ed amministrativi nei campi sopradescritti per i singoli, le comunità, gli enti ed ogni organizzazione interessata.

Nel perseguimento dei suoi fini istituzionali l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) promuovere ed attuare iniziative ricreative, culturali, artistiche, turistiche ed assistenziali a favore dei soci, della comunità locale e di gruppi, enti ed organizzazioni anche internazionali interessati alla cultura orientale;
b) progettare, realizzare, produrre e distribuire o rendere comunque accessibili, in proprio o per committenze private o pubbliche, materiali artistici e di ricerca, mostre, opere, corsi di insegnamento, pubblicazioni, edizioni musicali ed editoriali, riproduzioni, campagne informative, conferenze, convegni e simposi per la crescita delle idee e l'approfondimento dei temi culturali orientali che siano oggetto di interesse degli iscritti o prescelti e sviluppati da altri enti o organizzazioni nel campo delle arti, della comunicazione, delle tecniche espressive e della crescita del benessere psicofisico e ambientale;
c) promuovere, finanziare e organizzare incontri e scambi fra artisti, studiosi, operatori, pedagoghi e studenti, in particolare delle aree meno sviluppate, realizzare interventi e iniziative artistiche o d'informazione, anche nell'ambito di manifestazioni pubbliche, rendere accessibili e organizzare percorsi, momenti formativi e residenziali per lo sviluppo della cultura dell’Oriente;
d) programmare e proporre, nel perseguimento delle proprie finalità di pubblica utilità, progetti specifici di attività e sperimentazione nei settori sopradescritti, volti ad integrare servizi e finalità socio-culturali perseguite dagli Enti regionali e locali, anche mediante convenzioni e forme di utilizzazione delle strutture pubbliche. Allo scopo l'Associazione informerà sulla propria attività la Consulta regionale dell'Associazionismo e richiederà documentazione e informazione sulle attività regionali e sui sostegni anche finanziari, nei settori di sua specifica operatività.

Art. 4 - L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro; tutti gli introiti al netto delle spese dovranno essere devoluti all'attività che l'Associazione si propone.

Art. 5 - L'Associazione può stabilire rapporti di collaborazione e scambio con altre Associazioni, enti ed istituzioni di qualsivoglia natura, accettare patrocini, purchè non comportino limitazioni alla propria autonomia.
Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Art. 6 –  La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Capo II - Patrimonio

Art. 7 - L'Associazione trae i mezzi per la realizzazione dei suoi scopi:
- dalle quote sociali, secondo l’entità stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi di Enti Pubblici e Privati;
- dalle sovvenzioni, attribuzioni e lasciti, provenienti anche da non soci a qualunque titolo;
- dalle raccolte pubbliche di fondi e dal ricavato di eventuali pubblicazioni o sponsorizzazioni.
Fanno parte del patrimonio associativo oltre che i beni mobili ed immobili, a qualunque titolo acquisiti anche eventuali beni immateriali (marchi, brevetti etc…), che l’Associazione intende tutelare e proteggere in via particolare.

Capo III - Soci

Art. 8 - L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle regole dell’Associazione e delle decisioni assunte dagli organi sociali, in conformità a quanto prescritto nello Statuto. In tal senso il socio si obbliga a conformarsi ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri soci che con i terzi.
In particolare il Socio si impegna a mantenere particolare riserbo, anche dopo la sua eventuale uscita dall’Associazione, su tutte le informazioni tecniche, sulla conoscenza dei beni immateriali dell’Associazione di cui è venuto a conoscenza per effetto del rapporto associativo, garantendo che ne non farà uso alcuno, al di fuori dell’Associazione, al fine di non danneggiare l'Associazione stessa.

Art. 9 - Nessuna limitazione è posta al numero dei soci, che possono essere persone fisiche, di ambo i sessi e senza limiti di età e nazionalità, Enti privati o pubblici, società, sia italiane che estere.

Art. 10 - I soci si dividono in:
Soci Ordinari:  sono coloro che, in possesso dei requisiti specificati nei criteri di gradimento, hanno diritto di partecipare attivamente al governo della Associazione.
E’ loro prerogativa sostanziale l’elaborazione e la gestione dei programmi dell’Associazione nel rispetto integrale delle norme statutarie e regolamentari.
Contribuiscono all’Associazione con il pagamento di una quota associativa annuale il cui importo è fissato di esercizio in esercizio dal Consiglio Direttivo. Prendono parte alla vita associativa partecipando, con diritto di voto, all’assemblea, con particolare riferimento all’approvazione del bilancio. Partecipano all’elettorato attivo e passivo per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo.
Sono Soci Ordinari anche i Soci Fondatori.
Soci Onorari (Fellowers): sono persone, Enti o Istituzioni che, per meriti accademici o professionali inerenti lo scopo dell’Associazione, si sono distinti per la loro opera di salvaguardia, proposizione e divulgazione della cultura orientale.
Essi vengono insigniti di tale titolo, su proposta ed a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo.
Essi  possono partecipare alle assemblee dei soci, senza diritto di voto. e ricoprire incarichi e/o rappresentare l’Associazione nelle sue attività esterne.
Soci Sostenitori: sono coloro che intendono esclusivamente usufruire dei servizi resi dall’Associazione. Sono titolari di una tessera che ottengono versando una quota associativa annuale a titolo di contributo volontario. I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto.
A coloro che, oltre al pagamento della quota associativa, forniranno un supporto economico straordinario per la realizzazione della attività sociale, sempre a titolo di contributo volontario, saranno riservati particolari servizi.

Art. 11 - La qualifica di Socio:
- Sostenitore si acquisisce col pagamento della quota associativa;
- Onorario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea;
- Ordinario si acquisisce per effetto del “gradimento” del Consiglio Direttivo, a seguito di specifica richiesta dell’interessato, con la quale viene verificata la sussistenza dei diritti di ammissibilità ispirati a criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo associativo. La delibera del Consiglio Direttivo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Art. 12 I soci sono tenuti al versamento di una quota di iscrizione annua, che scade in ogni caso, il 31 Dicembre di ogni anno, in corrispondenza cioè dell’esercizio che, per l’associazione decorre dal primo Gennaio dell’anno successivo, il cui importo è fissato, per le varie categorie, dal Consiglio direttivo.

L’iscrizione all’Associazione si intende fatta per i Soci:
- Ordinari: a tempo indeterminato, salvo la regolarità del versamento della quota annuale;
- Onorari: per il periodo di dodici mesi, al termine del quale il Consiglio Direttivo delibererà sull’opportunità di rinnovarlo per un pari periodo o di risolverlo;
- Sostenitori: dalla data di iscrizione fino al 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta l'iscrizione.
Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 13 – Si ha decadenza dallo status di Socio, quando si verifichi:
-  recesso a seguito di dichiarazione scritta ed indirizzata al Consiglio Direttivo. In particolare se le dimissioni riguardano un socio Ordinario, il recesso avrà effetto solo dopo che il socio abbia provveduto a portare a termine tutti gli incarichi che gli erano stati conferiti dall’Associazione ed adempiuto a tutti gli obblighi che egli si era assunto nei confronti di quest’ultima o abbia provveduto a fornire al Consiglio Direttivo tutti i documenti, notizie, contatti, informazioni necessarie alla normale prosecuzione delle attività;
- il mancato versamento della quota associativa annuale;
- l'allontanamento per gravi motivi, previa delibera del Consiglio Direttivo, appellabile avanti all’Assemblea, che decide con parere definitivo; costituiscono gravi motivi la sottoposizione a procedure concorsuali, la negligenza nell’esecuzione di incarichi sociali,  la violazione delle norme etiche o statutarie, l’interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quella di natura colposa;
- l’utilizzo, in completo contrasto con i generali principi sulla privacy  e sulla correttezza e lealtà nei rapporti economici, di qualsivoglia nozione, informazione ed altri dati protetti di cui la parte sia venuta a conoscenza durante il rapporto associativo;
- nell’ipotesi in cui, assumendo incarichi al di fuori dell’Associazione o svolgendo attività che si pongano sul piano concorrenziale con l’attività associativa, il Socio entri in “conflitto di interessi” con l’Associazione;
- nell’ipotesi che siano venuti meno uno o più presupposti di quelli indicati per l’ottenimento del giudizio di gradimento;
- il decesso della persona fisica e lo scioglimento e la liquidazione della persona giuridica.

Art. 14 - La qualità di Socio deve risultare da apposito Registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Gli associati devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelli dei regolamenti che verranno esaminati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

Capo IV - Organi Sociali

Art. 16 – Sono organi dell'Associazione:
1) l'Assemblea dei soci ordinari,
2) il Consiglio Direttivo,
3) il Presidente,
4) il Vice-Presidente,
5) il Segretario/Tesoriere.
Gli organi restano in carica 5 (cinque) anni ed i loro componenti sono rieleggibili.

Le cariche e le attività sociali svolte nell’ambito dell’ordinaria amministrazione dai Soci sono gratuite. Saranno rimborsate le sole spese vive documentate incontrate nell'espletamento dell'incarico, nonché retribuite le attività aventi carattere straordinario, secondo i valori di volta in volta deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
Essa è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente, e in subordine da colui che nominerà l'assemblea.
Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, e in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno la metà dei soci con diritto di voto.
La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente mediante comunicazione scritta ai soci, anche per e-mail, con indicazione specifica dell'ordine del giorno, del luogo di incontro, che può essere anche diverso dalla sede sociale, e dell'ora, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.
E' validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione, almeno un ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.
Le Delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate.
Nelle assemblee ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di un socio con diritto di voto.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci:
a) discute ed approva il bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività da svolgere;
b) discute ed approva il bilancio consuntivo del Consiglio Direttivo sull'attività svolta;
c) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
d) fissa gli indirizzi dell'attività dell'Associazione;
e) provvede alle modifiche statutarie ed approva i regolamenti interni;
f) delibera ogni altro argomento e questione previsti dall'ordine del giorno.
L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche  statutarie ed allo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci ordinari.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo sarà composto da tre a sette membri.
Dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.
La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.
Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario/Tesoriere e determina gli incarichi ai soci in ordine all'attività dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini statutari.
Al Consiglio spettano tutti i poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto riservati all'Assemblea dei soci o al Presidente.

Il Consiglio Direttivo:
a) assicura il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
b) elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vice Presidente;
c) nomina un Segretario/Tesoriere, responsabile dei conti e della custodia dei fondi dell'Associazione, nonché della redazione dei verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo;
d) amministra il fondo sociale;
e) delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
f) convoca l'Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività svolta;
g) stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione;
h) delibera sull'ammissione di nuovi associati ed adotta i provvedimenti motivati di esclusione;
i) nomina il direttore ed i componenti il comitato scientifico e il comitato organizzatore di eventi;
l) emana regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
m) stabilisce l'ammontare delle quote associative;
n) sottopone all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto.

Art. 19 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica cinque anni ed è rieleggibile. Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente.

Art. 20 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni; nell'espletamento di tale incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente.

Art. 21 - Il Segretario/Tesoriere

Il Segretario/Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo ed è responsabile:
- della redazione dei verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- della tenuta dei registri contabili.

Controlla ed esegue la gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce al Consiglio Direttivo; si occupa della tenuta della contabilità ed ha delega per la gestione dei fondi dell'Associazione.

Art. 22 - Altri Organi

Il Consiglio Direttivo, con decisione da prendersi con voto unanime, può nominare un Comitato Scientifico ed il suo Direttore, un Comitato Organizzatore di Eventi e Responsabili di Aree Tecniche definite di volta in volta, scegliendoli anche tra i non soci.

Il Direttore, il Comitato Scientifico, il Comitato Organizzatore di Eventi ed i Responsabili delle Aree Tecniche hanno autonomia di scelte programmatiche – sempre nel rispetto del presente statuto ed al fine di perseguire le finalità dell’associazione – hanno però l'obbligo di tenere aggiornato il Consiglio Direttivo dell’attività svolta e  sottoporre all'approvazione del Presidente, che agirà nell'ambito delle direttive del Consiglio Direttivo, gli impegni di spesa per la realizzazione dei progetti e delle manifestazioni.
L’Associazione potrà avvalersi di Consulenti culturali e Scientifici, di provata esperienza, che forniscano le indicazioni per mantenere e garantire l’alto valore culturale dei progetti e delle iniziative dall’Associazione.
L’Associazione inoltre, per la predisposizione di eventi e progetti – sempre nell’ambito del perseguimento degli scopi dell’Associazione – potrà avvalersi, di volta in volta, di Partner Organizzativi (quali associazioni, scuole e attività commerciali) che contribuiscono a creare l’Evento con contenuti, progetti, risorse.

Capo V -  Regolamento

Art. 23 -  Il Consiglio Direttivo potrà adottare, ove necessario, un regolamento di attuazione delle disposizioni statutarie, al fine di darne una più ampia e dettagliata regolamentazione. Il Consiglio Direttivo sarà inoltre competente per le relative ulteriori modifiche del regolamento medesimo.

Capo VI -  Bilancio e Utili

Art. 24 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese successivo.
I bilanci dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati.
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Capo VII - Scioglimento e Disposizioni Finali

Art. 25 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei  Soci Ordinari.
L'Assemblea, con il verbale di scioglimento, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Nel caso di impossibilità di una regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere alla autorità competente la nomina dei liquidatori. Il patrimonio residuo, dopo estinte tutte le passività sociali, sarà devoluto con delibera dell'assemblea per gli scopi statutari dell'associazione o, in assenza di una delibera, a giudizio insindacabile del o dei liquidatori.

Art. 26 - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto avranno valere le vigenti disposizioni di legge.

 

 

Higan
Copyright © 2005-2011 Associazione Higan e Inartis S.r.l. Tutti i diritti sono riservati.

privacy policy        condizioni d'utilizzo